Come funziona la malattia per un insegnante?

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Come funziona la malattia per un insegnante?

Come funziona la malattia per un insegnante?

Durante il primo mese di assenza per malattia, al docente spetta un compenso del 100%; Dopo il primo mese, quindi nel secondo e terzo mese la decurtazione dello stipendio è del 50%; Dopo il terzo mese, quindi nei restanti sei mesi non si ricevono gli assegni, ma il docente conserva il diritto del posto.

Quanti giorni di malattia si possono fare scuola?

Per queste tipologie di incarichi il personale ha diritto a 30 giorni di malattia in un anno scolastico pagati al 50% (non interrompono l'anzianità di servizio a tutti gli effetti). Superato il limite di 30 giorni si avrà la risoluzione del rapporto di lavoro (non esistono deroghe).

Quanti giorni di malattia per chiamare supplente?

Di conseguenza si chiamano subito i supplenti a partire dal 1° giorno tutte le volte che l'assenza del titolare supera i 15 giorni anche a seguito di più certificati o richieste.

Quanti giorni di malattia può prendere un supplente?

19 c. 10 del CCNL stabilisce che i docenti con supplenza breve hanno diritto a 30 giorni di malattia per ogni anno scolastico, che saranno retribuiti al 50%. Sebbene la malattia sia parzialmente retribuita, l'anzianità di servizio non viene interrotta. Oltre i 30 giorni, il contratto viene rescisso.

Quanti giorni di malattia può prendere un dipendente pubblico?

Modalità di calcolo e durata del periodo di comporto, come anticipato, sono stabilite dal CCNL di categoria applicato. Per i dipendenti pubblici in linea di massima il periodo di comporto è pari a 18 mesi. Questo periodo può essere rinnovato di ulteriori 18 mesi.

Quanta malattia spetta a un docente?

Il calcolo delle assenze viene fatto su base triennale ed è così suddiviso: Per i primi nove mesi di malattia spetta il 100% della retribuzione. Successivi tre mesi di malattia spetta il 90% della retribuzione. Ulteriori sei mesi con retribuzione al 50%

Cosa succede se ci si ammala durante una supplenza?

Per i supplenti brevi o ai supplenti temporanei quindi in caso di malattia viene prevista la conservazione del posto di lavoro fino al tetto massimo di 30 giorni per anno, con una retribuzione pari al 50%. Per assenze dovute a malattia per un periodo superiore a 30 giorni, il contratto di lavoro automaticamente cessa.

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