Cosa fare se l'agenzia non paga?

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Cosa fare se l'agenzia non paga?

Cosa fare se l'agenzia non paga?

Un'altra strada da intraprendere in caso di mancati pagamenti è la CAMERA ARBITRALE, una struttura della camera di commercio che permette di risolvere le controversie con una decisione finale che può assumere il valore di una sentenza di primo grado.

Come funzionano i contratti con le agenzie?

Le aziende si rivolgono all'agenzia per una selezione a scopo di assunzione diretta all'interno della loro società; in questo caso l'agenzia andrà a selezionare la risorsa desiderata dal cliente e, una volta trovata all'unisono, la libererà lasciandola assumere direttamente dal cliente.

Quanto guadagna un colorista?

1.259 € Lo stipendio medio per la posizione di colorista nella località selezionata (Italia) è di 1.259 € al mese.

Come deve pagare l’agenzia interinale?

  • L’agenzia interinale deve pagare il lavoratore e versare contributi Inps e premi Inail con le stesse percentuali previste per dipendenti diretti dell’azienda utilizzatrice. In caso di mancato pagamento, l’azienda utilizzatrice è solidalmente responsabile.

Qual è il costo dell’agenzia interinale?

  • Il lavoratore che presta servizio tramite agenzia interinale non ha alcun costo, sarebbe illegale il contrario! L’iscrizione alle agenzie del lavoro è gratuita e ogni mese l’agenzia deve corrisponderti la retribuzione senza alcuna decurtazione. Il costo del servizio di lavoro interinale è completamente a carico dell’impresa utilizzatrice.

Chi è l’agenzia interinale?

  • Tale agenzia viene infatti denominata “agenzia interinale”. Nei contratti di somministrazione intervengono tre soggetti: I candidati che cercano e offrono il proprio lavoro; L’azienda utilizzatrice, ossia colei che ha bisogno di lavoratori in somministrazione; L’agenzia interinale, che fa da intermediario.

Quali sono i rimborsi dell’agenzia interinale?

  • L’agenzia interinale ottiene dall’azienda cliente i rimborsi della retribuzione, dei contributi INPS e dei premi INAIL erogati ai lavoratori. Questi rimborsi non rappresentano base imponibile IVA per l’agenzia (Agenzia delle Entrate risoluzione n. 384/E/2002).

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