Quante proroghe si possono fare in un contratto di lavoro?

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Quante proroghe si possono fare in un contratto di lavoro?

Quante proroghe si possono fare in un contratto di lavoro?

Proroga e rinnovo Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato, con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto è inferiore a 24 mesi e, comunque, per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti.

Quante proroghe si possono fare in un contratto a tempo?

4 In particolare, la legge prevede che le parti possono prorogare il contratto solo quando la durata non ecceda i 24 mesi. Il numero massimo di proroghe è pari a 4 nell'arco di 24 mesi. In caso di superamento di questa soglia, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di stipula della quinta proroga.

Chi è l’agenzia interinale?

  • Tale agenzia viene infatti denominata “agenzia interinale”. Nei contratti di somministrazione intervengono tre soggetti: I candidati che cercano e offrono il proprio lavoro; L’azienda utilizzatrice, ossia colei che ha bisogno di lavoratori in somministrazione; L’agenzia interinale, che fa da intermediario.

Qual è il costo dell’agenzia interinale?

  • Il lavoratore che presta servizio tramite agenzia interinale non ha alcun costo, sarebbe illegale il contrario! L’iscrizione alle agenzie del lavoro è gratuita e ogni mese l’agenzia deve corrisponderti la retribuzione senza alcuna decurtazione. Il costo del servizio di lavoro interinale è completamente a carico dell’impresa utilizzatrice.

Come deve pagare l’agenzia interinale?

  • L’agenzia interinale deve pagare il lavoratore e versare contributi Inps e premi Inail con le stesse percentuali previste per dipendenti diretti dell’azienda utilizzatrice. In caso di mancato pagamento, l’azienda utilizzatrice è solidalmente responsabile.

Quali sono i rimborsi dell’agenzia interinale?

  • L’agenzia interinale ottiene dall’azienda cliente i rimborsi della retribuzione, dei contributi INPS e dei premi INAIL erogati ai lavoratori. Questi rimborsi non rappresentano base imponibile IVA per l’agenzia (Agenzia delle Entrate risoluzione n. 384/E/2002).

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