Quale titolo abilitativo per demolizione e ricostruzione?

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Quale titolo abilitativo per demolizione e ricostruzione?

Quale titolo abilitativo per demolizione e ricostruzione?

Demolizione e ricostruzione con incremento di volumetria Attenzione: deve risultare chiaramente dal titolo abilitativo (permesso di costruire o scia) che trattasi di un intervento ai sensi del dpr 380/2001 articolo 3 comma 1 lettera d; ossia occorre qualificare l'intervento come ristrutturazione edilizia.

Cosa si intende per ristrutturazione edilizia ordinaria?

Si tratta di interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

Come si definisce la definizione di “ristrutturazione edilizia”?

  • La definizione di “ristrutturazione edilizia” è stata espressamente introdotta con l’art. 31 c. 1, lett. d) della Legge 457/1978), per essere poi sostituita dal’art. 3, co. 1, lett. d) del Testo Unico dell’edilizia (DPR n. 380/2001), al quale nel tempo sono stati aggiunti ulteriori riferimenti con l’art. 10, lett.

Come si definisce la demolizione con ricostruzione?

  • La definizione di “demolizione con ricostruzione” ha subito negli anni un’evoluzione normativa, ed in particolare: Il D.Lgs 301/2002 amplia la definizione per cui per il nuovo edificio rimane l’obbligo della volumetria e sagoma, ma vengono meno i vincoli sul rispetto dell’area di sedime originaria.

Qual è la preesistenza degli interventi di demolizione e ricostruzione?

  • Demolizione e ricostruzione di edifici preesistenti. Il Decreto del Fare (D.L. 69/2013) introduce per gli interventi di demolizione e ricostruzione un ulteriore concetto: la preesistenza. (“purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”). È alquanto ovvio che gli interventi di demolizione e ricostruzione prevedano che i relativi ...

Come si classificano le demolizioni con ricostruzioni?

  • All’articolo 30 comma 1 lettera c) il Decreto ha stabilito che le demolizioni con ricostruzioni sono da classificarsi come ristrutturazioni anche quando è presente un cambio di sagoma, purché venga rispettato il volume preesistente.

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