Come fa il condomino a convocare l'assemblea?
Come fa il condomino a convocare l'assemblea?
Ai sensi dell'articolo 66 delle disposizioni attuative al codice civile, l'assemblea è convocata dall'amministratore. Laddove il condominio non abbia un amministratore, l'assemblea può essere convocata su iniziativa di un condomino, annualmente, mediante l'avviso di convocazione.
Cosa succede se non si va alle riunioni condominiali?
La partecipazione all'assemblea è un diritto del condomino, non un obbligo e, stando a quanto previsto dalle norme in vigore, se non si partecipa mai ad assemblee di condominio non succede nulla. Non è prevista alcuna sanzione né altra conseguenza per il singolo condomino che non partecipa mai alle assemblee.
Dove si tengono le riunioni condominiali?
La Corte di Cassazione (sentenza n. 14461/1999) ritiene che, in assenza di una disciplina regolamentare, spetti all'amministratore scegliere la sede più opportuna. Di solito, l'incontro si svolge nello studio dell'amministratore, presso l'appartamento di un condomino oppure nelle parti comuni dell'edificio.
Dove si possono svolgere le assemblee condominiali?
Si precisa però che le assemblee condominiali per ora sono consentite sia in zona arancione, sia in zona gialla, sia nelle zone rosse, solo se però si può garantire il rispetto delle giuste distanze e se tutti i partecipanti indossano i dispositivi di protezione.
Chi non partecipa alla riunione condominiale?
Chi non partecipa all'assemblea deve subire le decisioni della maggioranza e quindi adeguarsi ad esse, sempre che siano state adottate secondo le procedure e i quorum prescritti dalla legge. Egli quindi non potrà esimersi dal pagare le quote per le spese approvate dall'assemblea.
Dove si fanno le riunioni di condominio?
Di solito, l'incontro si svolge nello studio dell'amministratore, presso l'appartamento di un condomino oppure nelle parti comuni dell'edificio. Dal dictum dei magistrati emerge, però, l'esigenza che, qualunque sia il luogo scelto, siano rispettate alcune prescrizioni.